Richiesta di cambio alloggio

PRIMA DI PRESENTARE RICHIESTA DI CAMBIO ALLOGGIO, SI PREGA DI VISIONARE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO E COMPLETO DEL CAMBIO ALLOGGIO, CLICCANDO QUI

Possono presentare domanda di cambio gli assegnatari di alloggi che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi istitutive di finanziamento e dallo Statuto e Regolamento in vigore. Non possono presentare domanda gli assegnatari non in regola con gli adempimenti previsti da Statuto e Regolamen-to in vigore e/o si trovino in condizione di esclusione da socio.

Modalità di presentazione della domanda:
A decorrere dal 01/07/2026 è aperta la nuova ‘Lista cambio alloggio’, con validità biennale ai sensi dell’Art. 32 del Regolamento Sociale. Le richieste di cambio alloggio dovranno essere presentate tramite e-mail all’indirizzo bando@unicapi.it , indicando dell’oggetto ‘Lista cambio alloggio 2026 – Cognome e Nome del Socio’. Nella richiesta il Socio dovrà specificare le caratteristiche dell’alloggio desiderato e le eventuali esigenze particolari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• necessità di un alloggio di dimensioni maggiori o minori;
• necessità di ascensore;
• assenza di barriere architettoniche;
• ulteriori esigenze abitative motivate.

Le condizioni che giustificano la richiesta dovranno sussistere alla data della presentazione della domanda e potranno essere verificate al momento della proposta di cambio.

Motivazioni per la richiesta di cambio alloggio
Le richieste verranno valutate ed ordinate all’interno della ‘Lista cambio alloggio’ secondo le seguenti priorità:
1. Modifica del nucleo familiare: per naturale ampliamento dello stesso e conseguente sovraffollamento ai sensi del D.M. 05/07/1975 o per naturale riduzione;
2. Motivi di salute: del Socio o di un componente del nucleo familiare (da comprovare) che rendano inutilizzabile o molto gravoso l’utilizzo dell’alloggio assegnato;
3. Altri motivi di salute: del Socio o di un componente del nucleo familiare (da comprovare) come, ad esempio, avvicinamento a luoghi di cura.
4. Solidarietà familiare: avvicinamento ai figli/ai genitori per supporto;
5. Assistenza domiciliare: necessità di assistenza da parte del Socio o di un componente del nucleo familiare;
6. Avvicinamento al luogo di lavoro o di studio;
7. Modifica del nucleo familiare: per adeguare le dimensioni dell’alloggio a quelle del nucleo familiare attuale (es. alloggio troppo grande o alloggio troppo piccolo).

Formazione della Lista
Le richieste verranno protocollate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Successivamente la Commissione per l’assegnazione degli alloggi procederà all’esame delle domande e alla formazione della ‘Lista cambio alloggio’, secondo l’ordine di priorità di cui al successivo art. 5 del Regolamento del Cambio Alloggio, tenendo comunque in considerazione la tipologia di alloggio richiesto, della disponibilità degli alloggi e della corretta razionalizzazione del patrimonio.
Costituisce condizione per l’inserimento e la permanenza nella lista il rispetto dello Statuto, del Regolamento Sociale, di quanto riportato nell’Atto di assegnazione ed il regolare pagamento del canone complessivo di godimento e degli oneri di gestione del fabbricato.

Entrata in vigore del nuovo Regolamento
Il nuovo Regolamento, come modificato, entra in vigore dal 01/07/2026.

Disdetta di un alloggio

Un Socio Assegnatario può lasciare libero in qualunque momento l’alloggio assegnatogli, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Cooperativa con un preavviso di almeno 6 mesi e, fino al giorno dell’effettivo rilascio, è tenuto a pagare ugualmente il Canone di godimento e le Spese di gestione.
In caso di decesso del Socio Assegnatario e di non subentro di un avente diritto, gli eredi sono tenuti a restituire l’alloggio non oltre 60 giorni dalla data del decesso garantendo, per tale periodo, il regolare pagamento del canone di godimento dovuto e le spese di gestione, ecc. salvo diversa valutazione da parte del CdA.

Al momento del rilascio, spontaneo o coattivo dell’alloggio, eventuali danni riscontrati o eventuali morosità verificate, comporteranno la trattenuta di una somma compensativa dalla Quota Infruttifera versata al momento dell’assegnazione dell’alloggio, che verrà poi restituita al Socio uscente, o agli eredi, entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio riportata sul Verbale di Riconsegna alloggio.

Nel caso in cui un Socio Assegnatario, oltre alla richiesta di disdetta dell’alloggio, facesse anche richiesta di recesso da Socio Ordinario, il rimborso della quota sociale di 25,82 € avverrà entro i 180 giorni successivi all’approvazione del bilancio di esercizio (consuntivo) che viene deliberato durante l’Assemblea dei Soci che si riunisce nel mese di maggio, come riportato nello Statuto Uni.c.a.p.i.

In seguito a decesso, invece, agli eredi sarà rimborsata la quota sociale contestualmente alla Quota Infruttifera, entro i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio dell’alloggio.

Per quanto concerne la procedura di Subentro di un avente diritto in seguito a decesso del Socio Assegnatario, si rimanda esclusivamente all’Ufficio Soci della Cooperativa.

Ospitalità temporanea nell’alloggio

All’atto dell’assegnazione, il Socio Assegnatario deve fedelmente dichiarare quali siano le persone che costituiscono il proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia. Deve poi successivamente comunicare tempestivamente al CdA tutte le variazioni che avvengono nello stato di famiglia.

Il Socio che intenda ospitare temporaneamente nell’alloggio assegnato persone non conviventi all’atto dell’assegnazione, deve chiederne preventiva autorizzazione al CdA, compilando l’apposito modulo scaricabile da questa pagina, allegando un documento di identità della persona che si intende ospitare e inviandolo o consegnandolo a mano all’Ufficio Soci.

Nel caso in cui venga ospitata una figura professionale che fornisce assistenza all’interno dell’alloggio, si dovrà allegare anche un regolare contratto di lavoro.

Il Socio dovrà attendere successiva delibera positiva del Cda per ricevere, tramite posta tradizionale o posta elettronica, lettera ufficiale comprovante l’approvazione del CdA.

Per quanto concerne la procedura di integrazione permanente nel nucleo familiare, si rimanda esclusivamente all’Ufficio Soci.

Tenuta dell’alloggio

Il Socio Assegnatario deve risiedere e dimorare stabilmente, personalmente nell’alloggio assegnato e con il nucleo familiare dichiarato nell’atto di assegnazione e come dichiarato alla Cooperativa.
L’ottenimento della residenza nell’alloggio assegnato è condizione necessaria ma non sufficiente per il rispetto del requisito della stabile occupazione. Il Socio che, per gravi, comprovati e legittimi motivi, si trovi nella necessità di non risiedere nell’alloggio assegnato, pur dimorandovi abitualmente, deve comunicare la circostanza al CdA ed ottenere da questo il nulla osta alla prosecuzione dell’assegnazione.

Il Socio Assegnatario non può apportare all’alloggio assegnatogli innovazioni o modifiche, né interne né esterne (qualora queste non riguardino delle mere componenti estetiche come per es. le pitture e le decorazioni). Per qualsiasi proposta, deve far pervenire richiesta scritta (tramite mail o posta tradizionale) all’Ufficio Tecnico, che valuta la validità della richiesta pervenuta e, nel caso di parere favorevole, rilascia autorizzazione ufficiale scritta a procedere (come per es. nei casi di installazione condizionatori, sostituzione di vasca con doccia, ecc.)

Il Socio Assegnatario è responsabile dei danni arrecati, sia all’alloggio che all’immobile e alle sue pertinenze, per fatti propri e dei conviventi.
È altresì tenuto a riconsegnarlo nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, cioè tinteggiato ed in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso.

Convenzione con Associazione Auser Volontariato di Modena

Già da qualche anno la Coop.va Uni.c.a.p.i. e l’Associazione Auser Volontariato di Modena hanno stipulato una convenzione grazie alla quale viene offerto a titolo gratuito il servizio di trasporto socio-sanitario occasionale per tutti i Soci Uni.c.a.p.i. o loro familiari conviventi.

IL SERVIZIO

I soci Uni.c.a.p.i. o loro familiari conviventi che dovessero trovarsi in comprovate particolari situazioni di disagio (permanente o temporaneo, prevalentemente anziani, disabili o minori, privi di idonea rete familiare di supporto e/o non in grado di utilizzare i mezzi pubblici), tali da rendere eccessivamente difficoltoso l’accesso a servizi e strutture del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso convenzionate, potranno fare richiesta direttamente ai Gruppi Auser Comunali di ogni Distretto di appartenenza per essere trasportati da un fabbricato Uni.c.a.p.i. nel luogo sanitario o assistenziale necessario, purché nel medesimo Distretto, e dal luogo sanitario od assistenziale, purché nel medesimo distretto verso un fabbricato Uni.c.a.p.i.

COME FARE RICHIESTA DEL SERVIZIO

Per usufruire del servizio di trasporto socio-sanitario gratuito, le richieste dovranno essere prevalentemente occasionali e si dovrà dichiarare di essere Soci della Coop.va Uni.c.a.p.i. o suo familiare convivente e far riferimento alla convenzione in atto al momento della prenotazione.

Per richieste di trasporto che comprendano un periodo continuativo e programmato (es: cure termali, terapia riabilitativa), il 50% sarà a carico della Coop.va Uni.c.a.p.i. e l’altro 50% sarà a carico del Socio richiedente o suo familiare convivente.

Si ricorda che i minori dovranno sempre essere accompagnati da un familiare.

Per richiedere il servizio basterà chiamare la sede Auser del proprio comune di residenza con un anticipo di almeno 3 giorni, di seguito l’elenco di tutte le sedi nei comuni in cui è presente un fabbricato Uni.c.a.p.i.:

E’ possibile consultare la lista sempre aggiornata delle sedi e dei recapiti all’indirizzo: https://www.ausermodena.com/trova-la-sede-piu-vicina-a-te/

Si specifica che Auser si riserva di rispondere positivamente alla richiesta tenendo conto della disponibilità delle auto e degli autisti volontari per quel giorno e per quell’ora.

Per conoscere tutti gli altri servizi forniti dall’Associazione Auser di Modena al di fuori della convenzione con Uni.c.a.p.i. (per cui a pagamento), è possibile visitare il sito ufficiale https://www.ausermodena.com

Prestito sociale

In esecuzione del Regolamento, è istituita presso la Cooperativa Uni.c.a.p.i una sezione per la raccolta dei prestiti, fra tutti i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi, da questi effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale della Cooperativa. La raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche. I prestiti avvengono in forma libera e rientrano in una delle modalità, deliberate dal CdA della Cooperativa, utilizzabili per il pagamento del canone complessivo di godimento. Sui prestiti viene corrisposto un interesse annuo di remunerazione il cui tasso è stabilito dal CdA della Cooperativa, la gestione del prestito sociale è a costo zero.

La Cooperativa, per ogni Socio prestatore, emette una scheda nominativa di prestito sociale (denominata libretto), non trasferibile a terzi, intestata e rilasciata esclusivamente al Socio prestatore, sulla quale verranno annotate e siglate tutte le operazioni effettuate. Non è ammessa l’intestazione della scheda a più persone ed essa è assolutamente intrasferibile. Il Socio prestatore può autorizzare, con delega scritta, altra persona a disporre, con firma disgiunta, della somma depositata.

Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso è stabilito dal CdA della Cooperativa. Tale tasso è reso noto mediante fogli informativi messi a disposizione negli uffici della Cooperativa e inviati a tutti i Soci prestatori. A norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 601/73 e dell’art. 15 della Legge 576/75, gli interessi sui prestiti non potranno superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni fruttiferi postali.

La liquidazione degli interessi viene fatta al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi risultanti possono essere ritirati o capitalizzati. Sull’importo lordo saranno effettuate le detrazioni di legge e l’importo netto sarà accreditato sul conto del Socio prestatore. Qualora si superi il limite massimo di deposito consentito, l’eccedenza verrà restituita immediatamente.

Nel caso di estinzione del deposito in corso d’anno, gli interessi verranno calcolati a quella data. In caso di recesso, esclusione o decesso del Socio prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dell’escluso o degli eredi (in quest’ultimo caso in osservanza alle norme).

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